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Pubblichiamo la Risoluzione del Consiglio d'Europa n.1516 del 10/2006

Data: 16-02-2007


La Risoluzione del Consiglio d’Europa 2006 in merito all’applicazione della CEDU in Italia e nell’UE

 

Nell’ottobre 2006, il Consiglio d’Europa ha pubblicato una importante Risoluzione in tema di applicazione della CEDU in alcuni Stati Membri dell’Unione Europea.

Tale documento assume particolare rilievo per l’Italia in quanto dimostra quali siano state, secondo il Consiglio, le evoluzioni positive e non degli ultimi anni, nonchè  lo stato attuale dell’ordinamento italiano riguardo alla corretta applicazione della CEDU, e quali sforzi abbia sostenuto il nostro legislatore nel tentativo di seguire le indicazioni sostenute sia dal Consiglio stesso che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La Risoluzione di cui sopra è intitolata “Implementation of judgments of the European Court of Human Rights” . Il Consiglio sottolinea per l’Italia i seguenti punti:

·                                       Ritardi inaccettabili nell’implementazione delle indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo in merito all’applicazione della CEDU;

·                                       L’eccessiva durata dei processi la quale comporta, fra l’altro, anche la ineffettività ed inefficacia (i.e. mancata applicazione) di altri diritti fondamentali ad essa direttamente collegabili;

·                                       L’uso scorretto delle procedure di espropriazione da parte, in particolare, degli enti locali;

·                                       L’impossibilità di “riaprire” processi penali caratterizzati dalla non applicazione del principio del giusto processo, sebbene ciò sia stato espressamente sancito dai Giudici di Strasburgo;

·                                       L’invito a proseguire sulla via indicata dalla Legge Azzolini[1]: supervisione dell’ implementazione interna dei principi sanciti dalla CEDU, da parte di Governo e Parlamento.

 

L’Italia dunque sembra ancora una volta subire un giudizio di parziale insufficienza. Fra le righe è però sempre possibile intravedere come l’UE (sia che si manifesti attraverso sentenze della Corte, sia che venga rappresentata dalle Risoluzioni del Consiglio) dia una importante indicazione costruttiva affermando che le possibilità e gli strumenti per migliorarsi ci sono, basta applicarsi con più decisione. L’azione dell’Italia (giurisprudenza e leggi) deve essere insomma più capillare – deve andare fino in fondo, non fermandosi ai buoni propositi o alle “basi sulle quali poter poi raggiungere risultati concreti”.  

Il problema del rispetto dei diritti umani in Italia, così come sanciti dalla CEDU e ribaditi più volte dall’autorevole Corte, nel corso degli ultimi anni è stato senza dubbio prima sottovalutato e poi, molto recentemente, finalmente affrontato. L’Italia, come detto, manca di concretezza – ha ottenuto finora soltanto risultati, nel migliore dei casi, appena sufficienti.

L’Unione Europea attende dunque risposte forti e convincenti, nei prossimi anni, da parte dell’Italia. Ma soprattutto risposte definitive.

Siamo oggi portati a credere con un certo ottimismo che, grazie ad un approccio mostratosi di recente, maggiormente propositivo, sia da parte del giudice interno, che da parte del nostro legislatore, nei prossimi anni il nostro paese sarà in grado di raggiungere obiettivi fondamentali nel campo del rispetto dei diritti dell’uomo così come sanciti dalla CEDU, conseguendo risultati che fino a qualche tempo fa sembravano irraggiungibili. Tale ottimismo però, bisogna sottolinearlo, è dettato anche dalla convinzione che non si potrebbe fare altrimenti – allo stato attuale insomma, l’Italia non può che migliorare: in caso contrario infatti, le conseguenze comporterebbero una sorta di declassamento dell’Italia all’interno dell’UE, assolutamente inaccettabile e dovuto in larga parte soltanto a causa del fatto che gli strumenti ed i mezzi (adeguati) pur essendo a disposizione non sono stati sfruttati come si sarebbe dovuto.

Alla luce di quanto esposto finora, riteniamo necessario riportare qui di seguito alcuni dei passaggi del testo originale della Risoluzione[2]del Consiglio che, non solo ci riguardano direttamente ma, al fine di dare l’opportunità ad ognuno di trarre le proprie conclusioni, ci permettono di capire ulteriormente quali siano oggi i toni e gli umori delle sollecitazioni sulla CEDU e sulla giurisprudenza di Strasburgo, di uno dei principali organi dell’Unione Europea nei confronti del nostro paese –

1.                                            The Parliamentary Assembly emphasizes that respect for the European Convention on Human Rights (hereinafter “ECHR”), including the compulsory jurisdiction of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Court”) and its binding judgments, is the main pillar of European public order which guarantees peace, democracy and good government in Greater Europe. It is therefore essential for the Assembly to maintain a keen interest in different aspects of the ECHR system and not least in the effective implementation of the Court’s judgments, on which the authority of the Court depends.

2.                                            It notes that the implementation of the Court’s judgments is a complex legal and political process whose aim is to remedy violations found and to prevent new or similar ones. Such implementation, carried out under the supervision of the Committee of Ministers, can benefit from close co-operation between domestic and other institutions, including the Assembly and the parliaments of member states.

3.                                            In line with the May 2005 Council of Europe Summit decision that all member States accelerate and fully execute the Court’s judgments, and the Committee of Ministers Declaration of 19 May 2006 indicating that the Parliamentary Assembly be associated with the drawing up of a recommendation on the efficient domestic capacity for rapid implementation of the Court’s judgments, the Assembly feels duty-bound to further its involvement in the need to resolve the most important problems of compliance with the Court’s judgments.

4.                                            The Assembly’s Committee on Legal Affairs and Human Rights has now adopted a more proactive approach and given priority to the examination of major structural problems concerning cases in which unacceptable delays of implementation have arisen, at this moment in five member states: Italy, the Russian Federation, Turkey, Ukraine and the United Kingdom. Special in situ visits were thus paid by the Rapporteur to these states in order to examine with national decision-makers the reasons of non-compliance and to stress the urgent need to find solutions to these problems. The issue of improving domestic mechanisms which can stimulate correct implementation of the Court’s judgments was given particular attention.

5.                                            The 2006 Azzolini Law in Italy creating a legislative basis for a special procedure for supervision of the implementation of judgments by the Government and Parliament;

6.                                            (…) the excessive length of judicial proceedings in Italy (CM Interim Resolution DH(2005)114), which also leads to ineffective protection of a wide range of other substantial rights;

7.                                            (…) in Italy and, to a certain extent in Turkey, the law still does not allow reopening of domestic criminal proceedings impugned by the Court, while these governments have taken no other measures to restore the applicants’ right to a fair trial despite repeated demands to that effect by the Committee of Ministers and the Assembly (among many other cases, Dorigo v. Italy and Hulki Güneþ v. Turkey);

8.                                            the lack of progress towards the solution of the systemic problem of “indirect expropriation” in Italy, an abusive practice – which is in fact illegal confiscation - conducted by local authorities to the detriment of applicants’ property rights under the ECHR.

Dr. Nicholas M. Scott

[1]DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Il 14 dicembre 2005 il Senato ha definitivamente approvato una legge di iniziativa del sen. Azzolini ed altri, recante disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata dall'Italia nel 1955, si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione. L'articolo 46 della CEDU stabilisce che le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciate nell'ambito delle controversie di cui siano parti e che le sentenze della Corte sono trasmesse al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. Anche se gli Stati contraenti non hanno l'obbligo formale di incorporare la CEDU nel sistema giuridico interno, dal principio di sussidiarietà che è alla base della Convenzione stessa discende che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno in modo conforme alla Convenzione. Se spetta alle autorità nazionali interpretare e applicare il diritto interno, la Corte europea dei diritti dell'uomo è comunque chiamata a verificare se il modo in cui tale diritto è interpretato e applicato produce effetti conformi ai principi della Convenzione, della quale la giurisprudenza della Corte costituisce parte integrante. Il Trattato sull'Unione europea, ratificato nel 1992, ha sostanzialmente " comunitarizzato " i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, in quanto li ha espressamente riconosciuti come " principi generali del diritto comunitario ". Va sottolineata l'importanza della formale adesione dell'Unione europea alla CEDU e l'inclusione dei diritti fondamentali da quest'ultima sanciti nella parte II del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e ratificato nel 2005. Tutto ciò premesso, occorre prendere atto delle numerose sentenze di condanna nei confronti dell'Italia pronunciate dalla Corte di Strasburgo, dalle quali risulta l'accertamento di violazioni di disposizioni della CEDU e dei suoi Protocolli aggiuntivi, con particolare frequenza di quelle relative all'articolo 6 sul diritto a un giusto processo, specie sotto il profilo del termine ragionevole di durata dei processi. Per le violazioni rilevanti sotto quest'ultimo profilo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sua giurisprudenza piu` recente, ha ritenuto non effettivo, il rimedio interno apprestato dalla cosiddetta " legge Pinto " - in quanto, in base a esso, i giudici italiani, continuano a liquidare ai cittadini lesi nel proprio diritto a una ragionevole durata del processo, somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle quantificate dal Giudice di Strasburgo - e ha conseguentemente condannato l'Italia al pagamento di ulteriori e piu` consistenti indennizzi. Da cio` emergono effetti finanziari rilevanti per lo Stato italiano, dovendosi in molti casi considerare, ai fini dell'esborso a titolo di risarcimento del danno, non solo la condanna pronunciata dalla Corte di Strasburgo - di per se´ rilevante considerati i criteri di calcolo in quella sede adottati - ma anche la riparazione eventualmente ottenuta dal ricorrente in sede nazionale, con la conseguenza che, paradossalmente, talora il risarcimento per violazione del termine ragionevole e` notevolmente maggiore rispetto al petitum originario (cfr.§§precedenti).

Con la nuova legge, si introducono nell'ordinamento giuridico - apportando limitate modifiche all'articolo 5 della legge n. 400 del 1988 - disposizioni finalizzate a consentire la sollecita attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, permettendo al Parlamento di avere una tempestiva conoscenza delle pronunce emanate nei confronti dell'Italia. In tale modo, di fronte a sentenze di condanna che richiedano l'adozione di interventi normativi, le Camere potranno valutare le iniziative piu` opportune, svolgendo, in materia di scelte di politica legislativa apprezzabili soprattutto sul piano processuale, un ruolo centrale. Pertanto, la nuova legge aggiunge alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, da esercitare direttamente o conferendo delega a un Ministro, quella di promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. Inoltre, introduce la previsione della tempestiva comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, delle medesime pronunce, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e della presentazione annuale al Parlamento di una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce. L'esame parlamentare delle sentenze nonche´ della relazione del Governo potra` consentire sia l'individuazione dei meccanismi anche normativi piu` opportuni per eliminare situazioni di contrasto dell'ordinamento giuridico italiano con il sistema giuridico CEDU, sia l'attivazione di un efficace controllo da parte del Parlamento sulla fase di esecuzione delle pronunce di condanna.

 

[2]Implementation of judgments of the European Court of Human Rights” – Resolution 1516 - 02/10/2006.

 




Resolution 1516 Oct2006.doc



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